L’inclusione nell’Albo degli Scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- avere assolti gli obblighi scolastici;
- essere maggiorenni e non aver superato il settantesimo anno di età.
Ai sensi dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:
- coloro che, alla data delle elezione abbiano superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei ministeri: dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.