Descrizione
Sono entrate in vigore nuove disposizioni sull’utilizzo dei riferimenti all’artigianato e all’artigianalità nella denominazione, nell’insegna, nel marchio e nella promozione di prodotti e servizi.
L’articolo 16 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha modificato la disciplina prevista dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, stabilendo che un’impresa può utilizzare riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei propri prodotti o servizi, qualificandoli come artigianali, solo se è iscritta all’Albo delle imprese artigiane e produce o realizza direttamente i prodotti o i servizi pubblicizzati o posti in vendita.
La nuova disciplina è finalizzata a tutelare la riconoscibilità della qualifica artigiana e a evitare che prodotti o servizi siano presentati come artigianali quando non ricorrono i presupposti previsti dalla normativa.
La disciplina non impedisce alle imprese non artigiane di commercializzare o somministrare prodotti realizzati da imprese artigiane, purché la comunicazione non attribuisca impropriamente all'impresa venditrice la qualifica di artigiano o l'artigianalità del prodotto.
In caso di violazione, è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un importo comunque non inferiore a 25.000 euro per ogni violazione. La sanzione è irrogata dall’autorità regionale competente, secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le imprese e gli operatori economici interessati sono pertanto invitati a verificare il corretto utilizzo dei riferimenti all’artigianato e all’artigianalità nelle proprie denominazioni, insegne, marchi e comunicazioni promozionali.
Per chiarire l’applicazione della nuova disciplina e fornire indicazioni sulle principali casistiche, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha predisposto specifiche FAQ.
👉 Consulta le FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
In allegato: comunicazione della Regione del Veneto del 7 settembre 2026.