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IL SINDACO Richiamato il DPCM 11 Marzo 2020 “Misure Urgenti di Contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, in particolare l’art.1 lettera 6) che dispone che le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento, in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, individuando le attività indifferibili da rendere in presenza; Richiamato il DPCM 8 Marzo 2020 art.1 lettera e) ove si raccomanda ai datori di lavori pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodo di congedo ordinario e di ferie; Visto il Verbale della Conferenza dei Dirigenti del giorno 12/03/2020 ove sono state individuate le attività indifferibili ai sensi dell’art. 1 lettera 6) DPCM 11 marzo 2020; Rilevato come l’art. 2 del DPCM 11 marzo 2020 specifica che il decreto produce effetti dal 12 al 25 marzo 2020, INDIVIDUA Le seguenti “attività indifferibili da rendere in presenza”: Servizio paghe e previdenza; Vigilanza urbana; Servizi sociali; Protocollo/Messi/Demografici; Protezione civile; Manutenzioni; Ced; Economato; Ragioneria; Assistenza organi istituzionali; Attività produttive; Edilizia Privata; Appalti e Contratti; Patrimonio; Servizio fatturazione e liquidazioni delle diverse aree dell’ente. È in vigore da oggi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale“ pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020. Attività commerciali Così come disposto all’articolo 1 del provvedimento possono restare aperte le seguenti attività di commercio al dettaglio: con la precisazione che le attività precedentemente indicate possono essere ubicate sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché negli stessi sia consentito laccesso alle sole attività precedentemente elencate. Restano anche consentite le seguenti attività: Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Servizi alla persona Relativamente ai servizi per la persona restano aperti: Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Pubbliche amministrazioni Per quanto concere le pubbliche amministrazioni, le stesse, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del DPCM dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Attività produttive e professionali Per quanto concerne le attività produttive e le attività professionali le stesse possono restare aperte anche se per le stesse è raccomandato che: Tutte le altre attività non ricomprese tra quelle precedentemente individuate sono sospese IL SINDACO Visti e richiamati nei contenuti e nei principi: Ritenuto necessario attuare azioni atte a limitare le possibilità di contagio, adottando misure di contenimento relativamente alla gestione dell’apertura al pubblico degli uffici comunali; Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; ORDINA per quanto di propria competenza, da mercoledì 11 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020, quanto segue: INVITA i cittadini a verificare preventivamente se possibile risolvere la problematica e/o ottenere le necessarie informazioni e chiarimenti telefonando o inviando mail ai recapiti telefonici o indirizzi email dei vari settori ed uffici dell’Ente pubblicati sul sito internet istituzionale, DISPONE che la presente ordinanza assuma validità fino a nuove disposizioni; che sia data massima diffusione di tale disposizione alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo online e sul sito internet istituzionale. Per contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19 le misure dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 estende le misure urgenti di contenimento del Coronavirus all'intero territorio nazionale. Leggi il Decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 IN SINTESI: Coronavirus (i dettagli e il testo). Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 Con riferimento dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, una nota della Farnesina precisa quanto segue: TRASFRONTALIERI: Le limitazioni introdotte domenica 8 marzo non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggettI a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. MERCI: Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Nella serata di lunedì 24 febbraio la Regione Veneto ha pubblicato una circolare esplicativa dell'ordinanza sull'emergenza coronavirus firmata il giorno precedente. A questo link il documento in pdf. Le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre, febbre e/o tosse ma senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale; devono invece rivolgersi al numero verde che fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare. Inoltre gli utenti possono chiedere informazioni ed istruzioni anche al proprio medico di medicina generale. Data creazione: 10-03-2020 | Data ultima modifica: 20-03-2020
Coronavirus: le indicazioni del tuo Comune
Per evitare assembramenti di persone tali da non garantire la distanza di almeno un metro, si invita la cittadinanza a recarsi negli uffici comunali solo per esigenze strettamente necessarie e su appuntamento
PRINCIPALI NOVITÀ DAL 11 MARZO per il testo completo e per ogni approfondimento fare riferimento a siti istituzionali (es: www.gazzettaufficiale.it, , www.governo.it ....):
NUOVO MODULO "AUTODICHIARAZIONE PER SPOSTAMENTI - resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia" aggiornato con un'apposita voce con la quale l'interessato autodichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che - come è noto - reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".
AVVISO AI CITTADINI: CONSEGNA A DOMICILIO FARMACIE
AVVISO AI CITTADINI: ACCESSO AGLI UFFICI POSTALI
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Link utili di approfondimento
Ministero della Salute
Presidenza del Consiglio dei Ministri-FAQ #IORESTOACASA
Presidenza del Consiglio dei Ministri-FAQ Coronavirus
Regione del Veneto
Epicentro - il Portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica
OMS - Organizzazione mondiale della Sanità
Gio, 12/03/2020-DPCM 11 Marzo 2020 “attività indif
Giov, 12/03/2020 - DPCM 11 MARZO Ulteriori misure
Con il provvedimento in argomento, da oggi 12 marzo e sino al 25 marzo, devono restare chiuse tutte le attività commerciali con esclusione di alcune che, pur restando aperte, devono, comunque, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Mer, 11/03/2020-ORDINANZA del Sindaco- Accesso deg
Lun, 09/03/2020 - DPCM 9 marzo misure urgenti di c
Dom, 08/03/2020 - DPCM 8 marzo e note esplicative
Mar, 25/02/2020 - DPCM 24 febbraio circolare espli
Misure igienico-sanitarie
lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
evitare abbracci, strette di mano
mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate
NUMERI UTILI
Il Numero Verde Nazionale per l'emergenza Coronavirus è il 1500
Il Numero Verde Regione Veneto 800462340
Il Numero Verde ULSS 2 0422.323888