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Coronavirus: le indicazioni del tuo Comune

Per evitare assembramenti di persone tali da non garantire la distanza di almeno un metro, si invita la cittadinanza a recarsi negli uffici comunali solo per esigenze strettamente necessarie e su appuntamento

 

Link utili di approfondimento

 

Gio, 12/03/2020-DPCM 11 Marzo 2020 “attività indif

IL SINDACO

Richiamato il DPCM 11 Marzo 2020 “Misure Urgenti di Contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, in particolare l’art.1 lettera 6) che dispone che le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento, in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, individuando le attività indifferibili da rendere in presenza;

Richiamato il DPCM 8 Marzo 2020 art.1 lettera e) ove si raccomanda ai datori di lavori pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodo di congedo ordinario e di ferie;

Visto il Verbale della Conferenza dei Dirigenti del giorno 12/03/2020 ove sono state individuate le attività indifferibili ai sensi dell’art. 1 lettera 6) DPCM 11 marzo 2020;

Rilevato come l’art. 2 del DPCM 11 marzo 2020 specifica che il decreto produce effetti dal 12 al 25 marzo 2020,

INDIVIDUA

 Le seguenti “attività indifferibili da rendere in presenza”:

Servizio paghe e previdenza; Vigilanza urbana; Servizi sociali; Protocollo/Messi/Demografici; Protezione civile; Manutenzioni; Ced; Economato; Ragioneria; Assistenza organi istituzionali; Attività produttive; Edilizia Privata; Appalti e Contratti; Patrimonio; Servizio fatturazione e liquidazioni delle diverse aree dell’ente.

DECRETO_SINDACALE_DEL_12.03.2020

Giov, 12/03/2020 - DPCM 11 MARZO Ulteriori misure

È in vigore da oggi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale“ pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020.
Con il provvedimento in argomento, da oggi 12 marzo e sino al 25 marzo, devono restare chiuse tutte le attività commerciali con esclusione di alcune che, pur restando aperte, devono, comunque, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Attività commerciali

Così come disposto all’articolo 1 del provvedimento possono restare aperte le seguenti attività di commercio al dettaglio:

  • Ipermercati;
  • Supermercati;
  • Discount di alimentari;
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • Farmacie;
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via;internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici,

con la precisazione che le attività precedentemente indicate possono essere ubicate sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché negli stessi sia consentito laccesso alle sole attività precedentemente elencate.

Restano anche consentite le seguenti attività:          

  • mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Servizi alla persona

Relativamente ai servizi per la persona restano aperti:

  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • altre lavanderie, tintorie;
  • servizi di pompe funebri e attività connesse.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Pubbliche amministrazioni

Per quanto concere le pubbliche amministrazioni, le stesse, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del DPCM dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Attività produttive e professionali

Per quanto concerne le attività produttive e le attività professionali le stesse possono restare aperte anche se per le stesse è raccomandato che:

  • a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • d) vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Tutte le altre attività non ricomprese tra quelle precedentemente individuate sono sospese

Mer, 11/03/2020-ORDINANZA del Sindaco- Accesso deg

IL SINDACO

Visti e richiamati nei contenuti e nei principi:

  • il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 23.2.2020 in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
  • il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
  • il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

 Ritenuto necessario attuare azioni atte a limitare le possibilità di contagio, adottando misure di contenimento relativamente alla gestione dell’apertura al pubblico degli uffici comunali;

 Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

 ORDINA

 per quanto di propria competenza, da mercoledì 11 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020, quanto segue:

  • l’accesso agli uffici comunali è consentito previo appuntamento telefonico
  • l’accesso agli Uffici protocollo ed ai Servizi demografici avverrà ad accesso controllato e limitato

 INVITA

 i cittadini a verificare preventivamente se possibile risolvere la problematica e/o ottenere le necessarie informazioni e chiarimenti telefonando o inviando mail ai recapiti telefonici o indirizzi email dei vari settori ed uffici dell’Ente pubblicati sul sito internet istituzionale,

 DISPONE

 

che la presente ordinanza assuma validità fino a nuove disposizioni;

 che sia data massima diffusione di tale disposizione alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo online e sul sito internet istituzionale.

Ordinanza_misure_urgentiCodiv19

Lun, 09/03/2020 - DPCM 9 marzo misure urgenti di c

Per contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19 le misure dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 estende le misure urgenti di contenimento del Coronavirus all'intero territorio nazionale. 

Leggi il Decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020

IN SINTESI:

  • bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché́ all’interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute CHE VANNO DIMOSTRATE (pena art 650 codice penale);
  • si raccomanda a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la modalità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • Sono vietati assembramenti anche all’aperto!
  • sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;
  • sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Dom, 08/03/2020 - DPCM 8 marzo e note esplicative

Coronavirus (i dettagli e il testo).

Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020

Con riferimento dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, una nota della Farnesina precisa quanto segue:

TRASFRONTALIERI: Le limitazioni introdotte domenica 8 marzo non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggettI a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. 

Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

MERCI: Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Mar, 25/02/2020 - DPCM 24 febbraio circolare espli

Nella serata di lunedì 24 febbraio la Regione Veneto ha pubblicato una circolare esplicativa dell'ordinanza sull'emergenza coronavirus firmata il giorno precedente. A questo link il documento in pdf.

Misure igienico-sanitarie

  • lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

  • evitare abbracci, strette di mano

  • mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro

  • starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie

  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva

  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate

NUMERI UTILI

Il Numero Verde Nazionale per l'emergenza Coronavirus è il 1500

Il Numero Verde Regione Veneto 800462340

Il Numero Verde ULSS 2 0422.323888

Le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre, febbre e/o tosse ma senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale; devono invece rivolgersi al numero verde che fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare. Inoltre gli utenti possono chiedere informazioni ed istruzioni anche al proprio medico di medicina generale.

Data creazione: 10-03-2020 | Data ultima modifica: 20-03-2020

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