Nascita
DENUNCIA DI NASCITA
La dichiarazione di nascita di un figlio può essere fatta:
- presso il Centro di nascita : entro 3 giorni il genitore o suo procuratore deve presentarsi alla Direzione Sanitaria del Centro dove è avvenuta la nascita;
- presso il Comune di nascita : entro 10 giorni dalla nascita, il genitore o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del Comune dove è avvenuto il parto con documento d'identità valido e l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
- presso il Comune di residenza dei genitori : i genitori devono denunciare la nascita del figlio entro 10 giorni dalla nascita al Comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita.
Qualora i genitori non fossero residenti nello stesso Comune la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due Comuni.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il Comune di residenza della madre.
Figli legittimi
Per i figli legittimi la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto
Figli naturali riconosciuti
Per i figli naturali riconosciuti la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendono riconoscere il figlio o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.
I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e se non conoscono la lingua italiana è necessaria la presenza di un interprete.
RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI
(successivo alla denuncia di nascita)
La dichiarazione per il riconoscimento di figli naturali va fatta davanti all’ufficiale dello stato civile dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria.
Per poter effettuare il riconoscimento i dichiaranti devono aver compiuto i 16 anni di età ed esibire un valido documento d’identità.
COPIA INTEGRALE DELL'ATTO DI NASCITA
La copia integrale dell’atto di nascita può essere rilasciata solo nel caso in cui l’atto di nascita sia iscritto o trascritto nel Comune di Castelfranco Veneto.
La richiesta può essere fatta:
- dalla persona cui si riferisce l’atto;
- da persona che comprova l’interesse personale ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
- da chiunque ne abbia interesse se trascorsi 70 anni dalla formazione dell’atto.
CERTIFICATO ED ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA
Il certificato e l’estratto dell’atto di nascita possono essere rilasciati solo nei seguenti casi:
- per nascita avvenuta o dichiarata nel Comune di Castelfranco Veneto
- per nascita avvenuta altrove ma trascritta nei registri di stato civile di questo Comune.
I documenti possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse su esibizione di documento d’identità valido.
Se il certificato di nascita deve essere presentato ad un ufficio della Pubblica Amministrazione può essere sostituito con un’autocertificazione.
Ufficio di competenza
Ufficio Stato Civile:
Via F.M Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (Treviso)
Telefono 0423.735511
Fax 0423.735519
mail: anagrafe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Data ultimo aggiornamento: 26-06-2023