Monitoraggio Arpav
La qualità dell’aria è monitorata da ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto);
- è possibile consultare i bollettini nella seguente pagina SITO ARPAV – PM10
- è possibile rimanere aggiornati in tempo reale sui livelli PM10 bollettini tramite il canale Telegram dell’ARPAV
Il sistema di monitoraggio prevede diversi livelli di concentrazione presenti nell’atmosfera, e in corrispondenza dei rispettivi colori che ne identificano la quantità, verde, arancione e rosso, devono attuarsi le misure indicate nell’Ordinanza sopra riportata.
LIVELLO DI ALLERTA:
nessuno – VERDE (dal 30/09/2025)
- 30 settembre 2025, nel nostro Comune è attivo il livello di nessuna allerta – verde – per il PM10. Da domani 01 ottobre 2025 e fino a diversa comunicazione, devono essere adottare le misure corrispondenti, secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021.
Contenuti principali dell’ordinanza
Dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026:
A. individuare una zona NO SMOG del centro storico nella quale applicare le misure di limitazione al traffico, e precisamente l’intera area interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi, nella quale si istituisce:
1. Il divieto di circolazione dei veicoli nell’intera area NO SMOG interna al Castello, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi:
In condizioni di nessuna allerta – livello verde, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli
Categoria M e N
- Benzina Euro 0 o Euro 1
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro2 Euro 3 e Euro 4
- Cicli e motocicli L Euro 0
In condizioni di primo livello di allerta – livello arancio, tutti i giorni di allerta, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli:
Categoria M
- Benzina Euro 0, Euro 1, Euro2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
Categoria N
- Benzina Euro 0, Euro 1, Euro2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- Cicli e motocicli L Euro 0 e Euro 1
Categoria L
- Euro 0, Euro 1
In condizioni di secondo livello di allerta – livello rosso tutti i giorni di allerta, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli:
Categoria M
- Benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
Categoria N
- Benzina Euro 0, Euro 1 Euro 2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
Categoria L
- Euro 0, Euro 1
2. Il divieto di circolazione di tutte le categorie di veicoli, ad esclusione di quelli elettrici, nell’intera area NO SMOG interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi dalle ore 8.30 alle ore 18.30 una domenica al mese, nel periodo ottobre 2023 – aprile 2024 compreso, secondo il seguente calendario:
- 5 ottobre 2025
- 23 novembre 2025
- 07 dicembre 2025
- 18 gennaio 2026
- 08 febbraio 2026
- 29 marzo 2026
- 26 aprile 2026
3. Le limitazioni alla circolazione ai punti 1 e 2 si intendono con le seguenti eccezioni e deroghe:
- Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia
- Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF. della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
- Veicoli di pronto soccorso sanitario;
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio e di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza.
B. applicare le seguenti misure su tutto il territorio comunale:
1. Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi in tutto il territorio comunale:
- degli autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggio a livello;
2. Il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas):
- con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 in allerta verde;
- con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 in allerta arancio e rosso;
3. L’ obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’all. X, parte II sez. 4 par. 1 lett. d) alla parte V del D. Lgs, 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.
4. La riduzione delle temperature medie per il riscaldamento civile: Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:
- A massimi 19° C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/39 con le sigle:
– E.1 – residenza e assimilabili;
– E.2 – uffici e assimilabili;
– E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
– E-5 – attività commerciali e assimilabili;
– E.6 – attività sportive;
– E.7 – attività scolastiche; - L’abbassamento, in caso di allerta arancio e rossa, a un limite massimo non superiore a 18° C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie dei medesimi edifici.
- A massimi 17°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
- Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:
– sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
– edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
– edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
– edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Sono fatte salve le eccezioni di legge.
5. Il divieto di combustioni all’aperto anche in ambito rurale di residui vegetali dal 1 ottobre 2025 fino al 30 aprile 2026, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:
- Dei tradizionali falò dell’Epifania organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie nel mese di gennaio 2026 con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, solo se oggetto di specifica Ordinanza Sindacale in deroga al presente provvedimento e solo in assenza di allerta arancio o rossa;
- dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante di conifere e le resinose in genere;
Le deroghe previste alle lettere b) e c) dovranno avere la seguente disciplina:
- autocertificazione dell’interessato da presentare al Comune almeno 7 giorni prima compilando il modulo allegato alla presente ordinanza;
- sul luogo di produzione, ad almeno 30 metri dall’abitazione, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ed a non meno di 100 metri da zone boscose, in cumuli di dimensione limitata, con una larghezza inferiore ai 3 metri e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno, avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte dell’abbruciamento. E’ vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente;
- in giornate preferibilmente umide e in assenza di vento, nell’intervallo temporale 08.00/16.00;
- con la costante vigilanza durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco. E’ severamente vietato abbandonare la zona prima della completa estinzione di focolai e braci, il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere e/o differire la combustione autorizzata in deroga.
6. Il divieto di barbecue/caldarroste all’aperto in condizioni di allerta superiore arancione o rosso, alimentati a combustibile solido (legna, carbone di legna ecc.). Sono esclusi i barbecue/caldarroste non afferenti ad attività economiche, ovverosia preparati da privati cittadini.
7. Il divieto di fuochi d’artificio classificati F2, F3, F4 in condizioni di allerta superiore arancio o rosso per inquinamento atmosferico. Tali eventi sono ammessi in assenza di allerta nel limite di 2 eventi complessivi e solamente se promossi o autorizzati espressamente dal Comune.
La zona NO SMOG del centro storico nella quale si applicano le misure di limitazione al traffico, è l’area interna al Castello, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi. La segnaletica apposta (vedi immagine sottoriportata) indica le misure in relazione al livello di allerta.