Inquinamento da PM10 2024-2025

Misure per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10.


Livelli allerta Arpav

Monitoraggio Arpav

La qualità dell’aria è monitorata da ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto);

Il sistema di monitoraggio prevede diversi livelli di concentrazione presenti nell’atmosfera, e in corrispondenza dei rispettivi colori che ne identificano la quantità, verde, arancione e rosso, devono attuarsi le misure indicate nell’Ordinanza sopra riportata.

LIVELLO DI ALLERTA:
0 – VERDE (dal 30/11/2024)

  • Oggi, 29 novembre 2024, ARPAV comunica che nel nostro Comune è stato raggiunto il livello di allerta 0 – verde – per il PM10. Da domani 30 novembre 2024 e fino a diversa comunicazione, devono essere adottare le misure corrispondenti, secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021.
  • Oggi, 27 novembre 2024, ARPAV comunica che nel nostro Comune è stato raggiunto il livello di allerta 1 – arancio – per il PM10. Da domani 28 novembre 2024 e fino a diversa comunicazione, devono essere adottare le misure corrispondenti, secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021.

 

È stata emessa l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 04/10/2024 ad oggetto “MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA ED IL CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO LOCALE DA PM 10. ANNO 2024” .

Contenuti principali dell’ordinanza

Dal 4 ottobre 2024 al 30 aprile 2025

A. individuare una zona NO SMOG del centro storico nella quale applicare le misure di limitazione al traffico, e precisamente l’intera area interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi, nella quale si istituisce:

1. Il divieto di circolazione dei veicoli nell’intera area NO SMOG interna al Castello, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi:

In condizioni di nessuna allerta – livello verde, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli

Categoria M e N

  • Benzina Euro 0 o Euro 1
  • Diesel Euro 0, Euro 1, Euro2 Euro 3 e Euro 4
  • Cicli e motocicli L Euro 0

In condizioni di primo livello di allerta – livello arancio, tutti i giorni di allerta, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli:

Categoria M

  • Benzina Euro 0, Euro 1, Euro2
  • Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5

Categoria N

  • Benzina Euro 0, Euro 1, Euro2
  • Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
  • Cicli e motocicli L Euro 0 e Euro 1

In condizioni di secondo livello di allerta – livello rosso tutti i giorni di allerta, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli:

Categoria M

  • Benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2
  • Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5

Categoria N

  • Benzina Euro 0, Euro 1 Euro 2
  • Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 (per queste ultime divieto solo dalle ore 8.30 alle ore 12.30)
  • Cicli e motocicli L Euro 0 e Euro 1 2.

2. Il divieto di circolazione di tutte le categorie di veicoli, ad esclusione di quelli elettrici, nell’intera area NO SMOG interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi dalle ore 8.30 alle ore 18.30 una domenica al mese, nel periodo ottobre 2023 – aprile 2024 compreso, secondo il seguente calendario:

  • 13 ottobre 2024
  • 24 novembre 2024
  • 08 dicembre 2024
  • 19 gennaio 2025
  • 06 febbraio 2025
  • 02 marzo 2025
  • 27 aprile 2025

3. Le limitazioni alla circolazione ai punti 1 e 2 si intendono con le seguenti eccezioni e deroghe:

  • Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia
  • Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF. della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
  • Veicoli di pronto soccorso sanitario;
  • Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
  • Veicoli muniti di contrassegno per il trasporto di portatori di handicap e esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore stesso;
  • Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • Autovetture a targa speciale definiti dall’art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
  • Carri funebri;
  • Veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/677CE come modifica della direttiva 2002/39/CE;
  • Veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del MIN. DEI Trasp. 332/1998;
  • Veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei propri ordini, di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
  • Veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  • Veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’art. 60, comma 4 del D. Lgs.285/1992 ei veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’art. 216 del DPR 495/1992 in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Federation Internationale des Vehicules Ancienes (FIVA);
  • Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio e di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza.
B. applicare le seguenti misure su tutto il territorio comunale:

1. Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi in tutto il territorio comunale:

  1. degli autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
  2. degli autoveicoli in sosta e per i veicoli trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
  3. degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggio a livello;
  4. dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta.

2. Il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas):

  1. con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 in allerta verde;
  2. con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 in allerta arancio e rosso;

3. L’ obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’all. X, parte II sez. 4 par. 1 lett. d) alla parte V del D. Lgs, 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

4. La riduzione delle temperature medie per il riscaldamento civile: Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:

  1. A massimi 19° C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/39 con le sigle:
    – E.1 – residenza e assimilabili;
    – E.2 – uffici e assimilabili;
    – E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
    – E-5 – attività commerciali e assimilabili;
    – E.6 – attività sportive;
  2. A massimi 17°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili. I titolari/rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
    – esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
    – con l’energia termica per la climatizzazione degli ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:

  1. gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
  2. gli edifici adibiti a piscine.

5. Il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:

  1. Cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
  2. Box, garage, depositi.

6. Il divieto di combustioni all’aperto anche in ambito rurale di residui vegetali dal 4 ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:

  1. Dei tradizionali falò dell’Epifania organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie nel mese di gennaio 2025 con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, solo se oggetto di specifica Ordinanza Sindacale in deroga al presente provvedimento;
  2. dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
  3. di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante di conifere e le resinose in genere;

Le deroghe previste alle lettere b) e c) dovranno avere la seguente disciplina:

  • autocertificazione dell’interessato da presentare al Comune almeno 7 giorni prima compilando il modulo allegato alla presente ordinanza;
  • sul luogo di produzione, ad almeno 30 metri dall’abitazione, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ed a non meno di 100 metri da zone boscose, in cumuli di dimensione limitata, con una larghezza inferiore ai 3 metri e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno, avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte dell’abbruciamento. E’ vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente;
  • in giornate preferibilmente umide e in assenza di vento, nell’intervallo temporale 08.00/16.00;
  • con la costante vigilanza durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco. E’ severamente vietato abbandonare la zona prima della completa estinzione di focolai e braci, il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere e/o differire la combustione autorizzata in deroga.

7. Il divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore arancio o rosso per inquinamento atmosferico, dal 4 ottobre 2024 al 15 aprile 2025; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

La zona NO SMOG del centro storico nella quale si applicano le misure di limitazione al traffico, è l’area interna al Castello, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi. La segnaletica apposta (vedi immagine sottoriportata) indica le misure in relazione al livello di allerta.


Ultimo aggiornamento: 29/11/2024, ore 11:28

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