Morosità incolpevole
Secondo quanto stabilisce il decreto 102 uscito in Gazzetta, da lunedì 14 luglio si definisce morosità incolpevole come la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Per questa ragione, il provvedimento identifica alcune condizioni specifiche attraverso cui questa condizione si più realizzare:
- licenziamento
- cassa integrazione
- riduzione dell’orario di lavoro
- malattia grave
- infortunio
- decesso di un familiare
In generale, viene riconosciuto il diritto alla morosità incolpevole a quelle famiglie vittime di una riduzione del reddito oppure incapaci di affrontare le normali spese mediche e assistenziali.
Descrizione
Prot. n. 251 del 7/1/2015
In attuazione dell’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con legge 28 ottobre 2013 n. 124, del D.M. 14 maggio 2014 e della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1783 del 29 settembre 2014,
Il Comune di Castelfranco Veneto, intende avviare degli interventi, in via sperimentale e nei limiti delle disponibilità finanziarie, a sostegno della cosiddetta “morosità incolpevole” , in quanto destinatario di un contributo statale a favore di cittadini residenti, titolari di contratti di locazione regolarmente registrati e destinatari di un atto di intimazione di sfratto secondo le condizioni ed i criteri di erogazione di seguito specificati.
Si segnala come l'intervento è svolto nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 2, del D.M. 14 maggio 2014 e nei limiti del finanziamento erogato della Regione Veneto.Il presente avviso non ha scadenza ed è sempre possibile accedere al servizio sociale comunale, incaricato di istruire le domande all’interno del complesso degli interventi per provvidenze comunali e di altri soggetti, di natura pubblica o privata.
1. Requisiti.
L’intervento riguarda il conduttore (locatario, o familiare convivente subentrante quale erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che alla data di presentazione della domanda:
- sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) , censita in Comune di Castelfranco Veneto, e destinatario nello stesso immobile di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida
- sia anagraficamente residente nel Comune di Castelfranco Veneto nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno, e comunque in data precedente alla intimazione di sfratto.
- abbia cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria ovvero, in caso di cittadinanza straniera (extra UE), possieda regolare titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge e non sia stato destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
- presenti una dichiarazione ISEE in corso di validità riferita ai redditi percepiti nell’anno 2013 da cui risulti un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00
- non sussista per il richiedente o per altro componente del nucleo familiare la titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile, nella provincia di Treviso, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
2. DESTINATARI
Possono accedere al contributo i conduttori che per una sopravvenuta impossibilità non hanno provveduto al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Sono ammessi anche gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale o di altri Enti o Aziende Pubbliche, con esclusione di coloro che hanno un canone agevolato determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare determinato ai sensi della legge regionale del Veneto n. 10/1996.
3. modalita’ di presentazione.
L’istanza deve essere compilata presso il servizio sociale del Comune di Castelfranco Veneto, previo appuntamento telefonico al numero 0423 735525: non è prevista la presentazione di alcun modulo, mentre al momento del colloquio andranno presentati i documenti necessari per individuare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 ove non autocertificabili. Non sono ammesse istanze parziali per i componenti il medesimo nucleo familiare, anche con riferimento a periodi susseguenti sotto l’aspetto temporale ( ad esempio a seguito di separazione). In caso di difformità di interessi si farà riferimento al primo intestatario del contratto, e - in assenza per allontanamento, decesso, impossibilità da incapacità/invalidità(interdizione – ai soggetti maggiorenni iscritti nello stato di famiglia anagrafica, solo se aventi titolo al subentro nel contratto. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere formulata una sola istanza congiunta.
4. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE.
Costituiscono criteri di natura oggettiva per l’assegnazione prioritaria dell’intervento:
a) la temporalità di esecuzione della procedura di rilascio dell’immobile o la manifesta urgenza
b) l’adesione del proprietario all’accordo a sanatoria della morosità incolpevole o ad altra diversa azione proposta
c) l’adesione del conduttore richiedente ad eventuali percorsi/progetti di accompagnamento sociale proposti dal servizio sociale.
L’assegnazione dell’intervento al richiedente sarà determinata dal responsabile del servizio sociale comunale a seguito della istruttoria d’ufficio con la definizione concreta di una delle tre tipologie di intervento previste dall’art. 5 del D.M. 14 maggio 2014 e conseguentemente dal raggiungimento di appositi accordi intervenuti tra Proprietario, Conduttore ed Ente debitamente formalizzati e sottoscritti nel caso degli interventi previsti dalla lettera a) e c) o dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione nel caso dell’intervento di cui alla lettera b) unitamente all’adesione del richiedente al progetto di accompagnamento sociale come proposto dal Servizio Sociale comunale.
Ai fini dell’assegnazione dell’intervento il servizio sociale comunale, effettua una approfondita istruttoria tecnica comprensiva dell’esame sull’ammissibilità dell’istanza, dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti e sulle dichiarazioni in autocertificazione (ove necessario) rese ai sensi della normativa vigente, considera la situazione complessiva del nucleo familiare con particolare riferimento alla capacità economica reale del nucleo familiare medesimo sussistente al momento di formulazione del progetto, alla condizione abitativa attuale (adeguatezza dell’alloggio) e rispetto degli obblighi contrattuali anche pregressi e alla possibilità di superamento delle condizioni che hanno determinato l’insorgere della morosità incolpevole. L’azione del Comune è pertanto improntata a garantire la coerenza delle azioni e delle determinazioni assunte con le finalità dell’intervento, le condizioni e i requisiti prescritti.Costituiscono criteri preferenziali di natura soggettiva (art. 3 comma 3 del Decreto ministeriale in epigrafe) per l’assegnazione dell’intervento la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
- ultrasettantenne
- minore
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Il richiedente dovrà fornire elementi di chiarimento sulle effettive necessità di intervento comunale in presenza dei seguenti elementi, soggetti a supplemento di indagine istruttoria:
· la richiesta della residenza in un periodo non immediatamente ravvicinato alla prima stipula del contratto di locazione;
· la presenza di contratti di locazione per immobili con superficie superiore del 50% – per il nucleo familiare anagrafico – alle tabelle delle abitazioni di edilizia popolare (art. 9 terzo comma della Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 (BUR n. 34/1996);
· la presenza in Città e nel territorio delle province circostanti di soggetti concretamente ed utilmente tenuti al vincolo di solidarietà familiare (Artt. 404 ss., 433, 441, 443 cod civ);
· la sottoscrizione di contratti di locazione per importi che comprimessero, sin dal momento della stipula, le disponibilità reddituali residue al di sotto del minimo vitaleIn assenza di adeguati elementi di chiarezza, con riferimento a queste voci, si segnala fin d’ora che si darà diniego al contributo.
5. VALORE DEL CONTRIBUTO.
L’importo massimo assegnabile non può superare il valore di € 4.000,00. Con riferimento al soggetti individuati dall’art. dall’art. 3 terzo comma del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 14.05.2014, ovvero la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
- ultrasettantenne
- minore
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
la somma viene integrata sino ad un importo analogo, con fondi del bilancio comunale come assegnati al servizio sociale.
Il contributo, di norma, non è ripetibile nelle successive annualità.
6. ALTRE INFORMAZIONI.
Informazioni relative al presente avviso sono reperibili presso la segreteria del Servizio Sociale presso il Comune di Castelfranco Veneto in via F. M. Preti 36, negli orari di apertura.
Ufficio di competenza
Segreteria servizi sociali
Via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (Tv)
Tel: 0423.735525 - 735518
Fax: 0423.735528
Mail: attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Data creazione: 07-01-2015 | Data ultimo aggiornamento: 12-07-2016