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I.M.U. - Imposta municipale Propria

 ACCONTO I.M.U. 2024 da versare entro 17/06/2024 e SALDO I.M.U. 2024 da versare entro 16/12/2024

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 ORARI DELL'UFFICIO TRIBUTI

Lunedì, Martedì e Venerdì ore 9.00-12.30 - Giovedì ore 16.00-17.30
MERCOLEDI' CHIUSO 

AVVERTENZE PER IL CALCOLO

- ABITAZIONE PRINCIPALE: NON SI DEVE CALCOLARE L'IMPOSTA SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ECCETTO QUELLE DI CATEGORIA A1/A8/A9;

- TERRENI AGRICOLI: NON SI DEVE INSERIRE IL FLAG SUL CAMPO "CONDUZIONE DIRETTA" ALTRIMENTI IL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA RISULTA ERRATO;

Per calcolare l'IMU è necessario conoscere la rendita catastale dei fabbricati posseduti e in pochi passaggi è possibile ottenere il conteggio e la stampa del Modello F24 necessario per il versamento. Per verificare la correttezza della rendita degli immobili posseduti è inoltre possibile, conoscendo i riferimenti catastali di ciascun immobile (sezione, foglio, mappale, subalterno) ricavabili dagli atti di acquisto (successioni, donazioni, compravendite), effettuare una visura presso il sito dell'agenzia del territorio.

Si consiglia di stampare la situazione patrimoniale su cui sono stati fatti i conteggi archiviandola con la quietanza di pagamento.

Descrizione

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: Procedimento diretto ad analizzare le situazioni dei contribuenti verificandone le proprietà immobiliari e gli eventuali diritti reali e/o agevolazioni , riduzioni, esenzioni. Bonifica della situzione dichiarata finalizzata al corretto assolvimento dell'imposta, elaborazione del pagamento

Aliquote

Aliquote 2024 - Delibera del Consiglio comunale n. 119 del 20/12/2023

1,06 % (per cento)

Aliquota ordinaria applicabile alle fattispecie diverse da quelle di seguito indicate

0,60 % (per cento)

Abitazione principale (Categ. A1, A8, A9) e relative pertinenze (Categ. C2, C6, C7)

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

€ 200,00

Detrazione per abitazione principale

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €.200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

0,46 % (per cento)

Abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al pimo grado alle seguenti condizioni:
- il possessore deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente con autonomo nucleo familiare presso l’immobile;
- il proprietario deve dichiarare su apposito modulo predisposto dall’ufficio tributi di avvalersi dell’aliquota agevolata entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione IMU (per modello vedere sotto)
- per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

0,46 % (per cento)
+
Ulteriore abbattimento  50%

 

Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado alle seguenti condizioni:
L'art. 1 comma 747 della L.160/2019  ha introdotto un ulteriore abattimento del 50% della base imponibile  per le unità immobiliari concesse in comodato alle seguenti condizioni:
-Che il contratto sia registrato  presso l'Agenzia delle Entrate;
-Che l’abitazione e relative pertinenze  non rientrino fra le Abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9;
-Che i predetti immobili siano utilizzati come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado del contribuente e degli eventuali comproprietari;
-Che il COMODANTE possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
-Che il COMODANTE possieda nello stesso comune un altro immobile (che non rientra fra le Abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9) adibito a propria abitazione principale;
Ai fini dell'applicazione della predetta riduzione il contribuente deve attestare il possesso dei requisiti tramite apposito modello di dichiarazione (vedi sotto)

ATTENZIONE: COMODATO FRA COMPROPRIETARI

Premesso che in base all’articolo 1803 c.c. il comodato è un contratto gratuito, con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile con obbligo di restituzione della cosa ricevuta.

In caso di comproprietà di un immobile, il conferimento del godimento del bene ad un contitolare non si qualifica come comodato, in quanto questi lo utilizza quale comproprietario e non come comodatario.

In altri termini, non si realizza appieno lo schema legale del contratto di comodato, mancando l’obbligo di restituzione del bene. Pertanto, tali comodati non possono considerarsi agevolati ai fini IMU.

Infatti, la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un terzo, che non vanti su di esso alcun diritto reale o personale di godimento; ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari, poiché il presupposto della fruizione del bene per il comproprietario è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario.

Sul punto vedasi Cass. civ., sez. V, ord., 20 dicembre 2022 n. 37346. Con tale sentenza è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile; pertanto, il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza l’applicazione di alcuna agevolazione.

0,46 % (per cento)
 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari con patto di futura vendita e riscatto

1,06 % (per cento)
 


Abitazioni e relative pertinenze diverse dall'abitazione principale

L'art. 1 comma 53 della L.208/2015 ha introdotto a patire dal 2016 una riduzione dell’imposta del 25 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 2 comma 3. Deve essere presentata apposita dichiarazione allegando il contratto di locazione. 
 A decorrere dal 30/11/2017, a seguito della sottoscrizione del nuovo accordo tra le associazioni della proprietà edilizia ed il Comune di Castelfranco Veneto, è indispensabile per il godimento delle agevolazioni fiscali predette la presenza del "VISTO" reso da parte delle stesse associazioni a garanzia della conformità del contratto all'accordo stesso.

0,76 % (per cento)

Altri Immobili (Terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati censiti in categoria C/3, laboratori per arti e mestieri)

1,06 % (per cento)

Fabbricati di Categoria D (escluso D/10)

0,86 % (per cento)

Fabbricati di Categoria C/1 (negozi) e A/10 (uffici) e B

0,10 % (per cento)

Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusi fabbricati di categoria D/10)
(così come definiti all'art. 9 comma 3-bis DL 557/93 convertito con modificazioni dalla L 133/94)

INFORMATIVA IMU 

Per INFORMAZIONI più dettagliate su scadenze e modalità di versamento scaricare l'informativa sotto riportata

INFORMATIVA_2024

REGOLAMENTO
IMU

Con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 27 Luglio 2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)



DICHIARAZIONE
IMU

La disciplina dell'obbligo dichiarativo della nuova IMU è contenuta nell'art. 1, comma 769, L. n. 160/2019, che prevede che i soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione cartacea o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (ultrattiva), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono invece tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, un altro modello denominato “Dichiarazione IMU/TASI ENC”, da presentare a sua volta entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. L'art. 1, comma 770, della L. n. 160/2019 prevede espressamente che tale dichiarazione debba poi essere presentata ogni anno.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 29 luglio 2022, ha approvato il nuovo modello di Dichiarazione Imu in vigore dal 2022. In particolare, il modello dovrà essere impiegato a partire da quest’anno per dichiarare le variazioni intervenute nel 2021. Esso sostituisce il precedente, in vigore dal 2012.

Il nuovo modello porta con sé una importante novità. Lo stesso deve essere infatti impiegato anche ai fini della Dichiarazione Impi. Gli adempimenti legati all’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine saranno obbligatori però a partire dall’anno d’imposta 2022. La prima scadenza da tenere a mente è dunque quella che cade nel corso del 2023.

Il Decreto Milleproroghe, approvato il 21 dicembre 2022, fa slittare la scadenza per l’invio al 30 giugno 2023. L’introduzione del nuovo modello aveva comportato comunque la previsione di un termine di invio più lungo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022. Le variazioni intervenute nell’anno d’imposta 2021 potranno dunque essere comunicate fino al 30 giugno 2023.

DICHIARAZIONE USO GRATUITO 

 DICHIARAZIONE IMU  PER USO GRATUITO/COMODATO A PARENTI DI PRIMO GRADO

AREE EDIFICABLI

Con delibera della Giunta Comunale n. 65 del 22/03/2021 sono stati approvati i NUOVI VALORI delle aree fabbricabili ai fini dell'IMU.

   mimetype tabella valori_da_2021    mimetype suddivisione_territorio_comunale

Come si paga

Ufficio di competenza

UFFICIO TRIBUTI
VIA FM PRETI 36 31033 CASTELFRANCO VENETO TV

tel 0423/735565
fax 0423/735579
e-mail tributi@comune.castelfrancoveneto.tv.it
pec comune comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

IMPORTANTE:

la documentazione deve essere inviata o tramite PEC all'indirizzo: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it;

oppure a mano negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo (attenzione questi sono gli orari dell'Uff. Protocollo e NON dell'Uff. Tributi) in Via Garibaldi.

ORARI DELL'UFF. PROTOCOLLO PER LA SOLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE:

- LUN/MAR/MERC/GIOV 9:00-13:00

- GIOV 14:00-17:15

- VEN 9:00-12:45 

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Data creazione: 14-05-2012    |    Data ultimo aggiornamento: 14-06-2024